La rifondazione etica della Politica
Politica e Giustizia
LA RIFONDAZIONE ETICA DELLA POLITICA
Le prime definizioni moderne del concetto di giustizia
Sandro Ciurlìa
L’idea di una “giurisprudenza universale”, il proposito di costruire un metodo giuridico esatto e l’intenzione di restituire all’umanità il suo carattere unitario sono il fondamento della Giustizia moderna. Una volta definiti i criteri metodologici, va proposto un concetto adeguato di giustizia, per affidarsi, in ultima istanza, nelle mani del politico, cui spetta il compito di governare le genti. Dunque, il diritto va fondato; solo dopo un lungo cursus educativo finalizzato a cogliere i princìpi della scienza giuridica, il principe può assumere i suoi doveri di elevata responsabilità.
La felicità del genere umano - scrive Leibniz nei suoi frammenti raccolti sotto il titolo di Elementi di diritto naturale - consiste nel “saper volere ciò che è opportuno”. Il problema, aggiunge il filosofo di Lipsia, è di particolare urgenza oggi “che la nostra potenza si è enormemente accresciuta” e riesce a coronare il sogno baconiano di un pieno dominio dell'uomo sulle forze della natura. “Eppure - prosegue Leibniz – “dopo che abbiamo riportato vittoria sull'universo il nemico rimane entro di noi”. I numerosi motivi di difficoltà che la vita associata determina sono affrontati da discipline differenti. Tra queste, la politica, definita la “scienza dell'utile”. Il grande problema, tuttavia, rimane la determinazione di equi rapporti inter-personali, all'insegna del rispetto delle rispettive identità. Della giustizia bisogna parlare con cognizione di causa e non con velleità retoriche.
Per discutere equamente del problema, bisogna esporre gli elementi di un'adeguata teoria del diritto, la quale dipende da definizioni. Il diritto, dunque, conserva una struttura molto rigorosa, se è vero che la definizione esprime l'essenza costitutiva di una cosa, in questo caso della norma come canone oggettivo di organizzazione della vita pubblica. Anche quello giuridico è un sistema combinatorio, per cui valgono le definizioni, le tecniche di combinazione e il calcolo delle varianti che concorrono a definire il sistema della Lex. In ragione di ciò, si può stabilire che “la teoria giuridica è una scienza”. La vera difficoltà sta nel riscontrare le definizioni. Qui torna utile il metodo induttivo. Il metodo delle scienze naturali è, al riguardo, assai istruttivo. Si tratta di raccogliere e collazionare casi particolari dello stesso genere. Se ne determineranno enunciati di carattere generale, ma non universale. Può sempre emergere, infatti, un caso non rubricato, che metta in discussione tutto. I limiti della logica induttiva, del resto, erano noti sin dai tempi di Aristotele. Leibniz li discute nella Dissertazione preliminare al Nizzoli, criticando l'universale nizzoliano di tipo “collettivista”, fondato sulla logica induttiva, a favore, invece, di un modello di “universale distributivo”, basato sulle tecniche di combinazione tra elementi semplici, teorizzate nella Dissertatio de Arte Combinatoria.
La norma, ad ogni modo, disciplina i comportamenti. Ogni gesto umano si fonda sul conseguimento di un “bene personale”. Il più crudo realismo si impadronisce di Leibniz. Da conoscitore e frequentatore delle trame nascoste del potere e dell'egoismo che agita l'animo degli uomini, egli sa, hobbesianamente, che è la lotta la condizione di base della vita umana. La sfida è “vedere fino a che punto nella giustizia si tenga in considerazione il bene altrui”. Il criterio aristotelico della medietà tra gli estremi, che pure pretenderebbe di fornire una soluzione efficiente alla questione, è largamente insufficiente. Leibniz pone una distinzione significativa: garantire il bene altrui è un'esigenza giuridica, volerlo significa provare un trasporto di tipo “amoroso” per l'altro. Il punto d'arrivo è intrinsecare la seconda condizione nella prima, così “la giustizia richiede che il bene altrui sia voluto per se stesso, e poiché volere il bene altrui per se stesso significa amare gli altri, ne segue che la natura della giustizia è l'amore. Giustizia sarà dunque l'abito d'amare altrui, di volere cioè il bene altrui di per se stesso e di compiacersene”.
Leibniz insiste sul tema del coinvolgimento della morale nel diritto: “Giustizia è l'abito (cioè lo stato costante) dell'uomo buono”. In quest'ottica, l'uomo giusto non può che perseguire la via dell'azione giusta, altrimenti cadrebbe in contraddizione. L'uomo giusto è l'uomo buono, vale a dire “chiunque ami tutti”. Leibniz procede con la spiegazione dei termini di tale definizione: Persona è “chiunque provi amor di sé, cioè senta piacere e dolore”; amore e giustizia non sono elementi disgiungibili, perché s'intrecciano tra loro nella definizione del problema; il quantificatore “tutti” viene preso in considerazione in quanto esprime la condizione di armonia universale in cui ciascun individuo vive: se non provasse trasporto verso tutti, ma solo verso alcuni, verrebbe meno il principio della panarmonia, che prevede una condizione di pieno accordo di tutti con tutti. In più, in tanto ciò è possibile, in quanto l'individuo è dotato di volontà, si rende protagonista di un “conato”, di un'azione rivolta verso l'altro.
Il concetto di giustizia continua ad impensierire Leibniz anche dopo la conclusione, nel 1676, del soggiorno parigino, negli anni in cui l'influenza di Ulpiano è assai forte. La giustizia diventa la carità del saggio; dove carità vale “la benevolenza verso la generalità degli uomini”. Tale definizione permette un'applicazione concreta del concetto di giustizia e, inoltre, tende a codificarsi come un attributo del saggio, dell'uomo equilibrato, capace di nutrire un sincero trasporto verso il prossimo. Se la carità è un “abito” di benevolenza verso l'alterità, tale sarà anche la giustizia, la quale diventerà una consuetudine nel trattamento delle relazioni inter-personali.
Il ragionamento di Leibniz è lineare: se per giustizia ha da intendersi un complessivo atteggiamento di attenzione verso la condizione in cui versa il genere umano, finalizzato a meglio distribuirne aspirazioni e risorse, allora, realizzando il “giusto”, si ha modo di ottenere il “bene”, dato l'intrinseco piacere che l'esercizio della giustizia genera.
Questo amore disinteressato verso gli altri genera felicità, stimola ad agir meglio e costituisce un incentivo affinché ognuno agisca nell'interesse superiore del miglioramento delle condizioni del genere umano, non tanto allo scopo di soddisfare i propri personali egoismi. L'amore è il fondamento di tutto. In tanto può proporsi come pulsione di fondo della vita umana, in quanto esso è in Dio, anzi è Dio. E se l'amore è il conato verso un altro da sé, esiste una gerarchia dell'amore, che parte dal sentimento che si nutre nei riguardi di Dio e scende giù sino alle cose più comuni. D'altronde, l'idea di una gerarchia tra le cose è costante in Leibniz e lo sarà ancor più negli anni della monadologia, quando gli enti saranno classificati in funzione del loro grado di dignitas ontologica. Ora, l'amore di Dio si riflette sulla capacità umana di provare trasporto emotivo per il prossimo e di praticare la carità in una società giusta. Ciò permette di superare il belluino stato di natura, a favore di una condizione collettiva di crescita e di sviluppo.
Dunque, la giustizia è la condizione di equa fruizione delle cose. Opera con giustizia il saggio, che è consapevole della condizione di armonia universale in cui si vive e del fondamento divino su cui si erge l'universo. Ecco perché il diritto diviene una “potestà morale” e la giurisprudenza si configura come “la scienza di ciò che è giusto”. Nell'esercitare il diritto va tenuto conto delle condizioni di vita del singolo e della comunità umana entro cui si colloca, la quale è paragonabile ad un organismo che consta di parti e che vive quando ognuna d'esse funziona armoniosamente. In tal modo, il diritto assume una funzione di perfezionamento morale. Leibniz si riferisce esplicitamente al primo precetto giuridico (honeste vivere), in quanto strumento di miglioramento del nostro animo: se ognuno bada al proprio, agendo onestamente, poi sarà in grado di venire incontro agli altri, riconoscendone l'identità e le istanze.
Lo scopo fondamentale del diritto sarà, pertanto, quello di garantire l’utile alla comunità, il quale è il frutto - osserva un po' ingenuamente Leibniz - dell’“unica somma dei beni dei singoli”. Per realizzare ciò, bisogna tradurre in pratica una condizione socio-politica nella quale esista un rapporto di collaborazione e non di ostilità tra i cittadini e la classe dirigente, in modo che possa essere pianificata una politica comune di crescita economica e socio-culturale. Le regole giuridiche provvedono a rendere gli uomini “prudenti, virtuosi ed ampiamente dotati di mezzi, ovvero che sappiano, vogliano e possano compiere opere ottime”.
Non va mai persa di vista la definizione del concetto di giustizia che si configura come “una virtù per cui ci si comporta rettamente rispetto ai beni e ai mali degli altri”. Tale virtù appartiene al singolo individuo e ogni uomo di senno si augura che possa essere una qualità del governante. Giustizia e carità sono elementi correlati, perché l'esercizio del diritto consiste nel rispetto delle istanze altrui e nel superamento di ogni forma di sopraffazione. Dio è il supremo garante degli equilibri dell'universo ed ogni singolo cittadino agisce in funzione della garanzia degli equilibri della comunità. Il motivo è sempre lo stesso: le simmetrie ontologiche ed etico-politiche del mondo riflettono l'armonia dell'universo, garantita dalla longa manus di Dio.
La Giustizia, dunque, è l'insieme di norme giuridiche tali da garantire il benessere della collettività, essendo il pubblico bene la legge suprema. Il giurista e il governante hanno lo specifico compito di garantire e di estendere la pubblica felicità. La virtù politica, dunque, consiste nella “propensione della volontà a seguire la via che porta alla felicità. Essa trova una concreta applicazione nella vita civile, attraverso l'utilizzo razionale delle arti e delle tecniche.
Autore: Sandro Ciurlģa